Testamento olografo
In Italia è sempre più frequente fare ricorso al Testamento Olografo; un metodo più semplice e sicuramente più economico rispetto ai testamenti ordinari come quello pubblico, per atto notarile o segreto, in quanto non prevede la presenza del notaio né dei testimoni, ma esige la redazione scritta a mano da parte del testatore delle proprie ultime volontà.
I tre requisiti di validità
Il testamento olografo, definito dall’art. 602 del codice civile, è stato introdotto nel 1860 da Giovanni Battista Cassinis in una revisione dello Statuto Albertino, e si tratta nello specifico di un tipo di testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Questa tipologia di testamento deve essere necessariamente ed integralmente scritta, sottoscritta e datata dal testatore che occorre sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata. Senza anche solo uno di questi parametri è sbagliato e si rischia la nullità del documento e delle volontà testamentarie. Andando per ordine, scrivere un testamento olografo è piuttosto semplice e come suggerisce lo stesso nome, l’Olografia è il primo requisito fondamentale; deve essere scritto interamente a mano con la propria grafia (anche in stampatello) e questo per tutelate il testatore da eventuali tentativi di alterazione delle volontà da parte di terzi. Un altro requisito è che il documento deve essere firmato (Nome e Cognome) dal testatore alla fine delle varie disposizioni “in calce”; se il documento è composto da più pagine, devono essere firmate tutte le pagine dell’atto. In caso di mancanza di spazio, la scheda testamentaria può essere sottoscritta anche a margine invece che in calce (Così Cassazione numero 14119 del 20 giugno del 2014). Il terzo e fondamentale requisito è che il testamento olografo sia datato (giorno/mese/anno) per mano dal testatore, pena l’annullabilità di tutto l’atto (art.606 del codice civile). Vengono ritenute valide anche le datazioni dette per relationem (es. Il giorno di Natale del 2015).
Disposizioni testamentarie
Prima di tutto bisogna precisare che una dichiarazione testamentaria è un atto definito per legge “illimitatamente revocabile”, perché fino all’ultimo giorno della propria vita il testatore, mentalmente lucido e quindi capace d’intendere e di volere, può cambiare idea e modificare le disposizioni scritte in precedenza. Ogni tipo di testamento può contenere, a favore di soggetti ben identificati, disposizioni di carattere patrimoniale e disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale). Bisogna tuttavia tener conto della quota disponibile dell’intero patrimonio, in quanto una parte è riservata agli eredi legittimari, ovvero coniuge, figli e ascendenti del defunto. Bisogna quindi rispettare
l’entità delle quote di legittima e delle quote disponibili in considerazione della concorrenza tra figli, coniuge ed ascendenti nei termini che seguono:
– in assenza di coniuge e in presenza di un solo figlio la quota disponibile equivale a metà del patrimonio;
– in presenza del coniuge e in assenza di figli e ascendenti la quota disponibile equivale a metà del patrimonio;
– in assenza di coniuge e in presenza di più figli la quota disponibile equivale ad un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi sono divisi in parti uguali tra i figli;
– in presenza di un figlio e coniuge la quota disponibile equivale ad 1/3 (1/3 spetta al coniuge e 1/3 spetta all’unico figlio);
-in presenza di più figli e coniuge la quota disponibile equivale ad ¼ (al coniuge spetta ¼, metà del patrimonio ai figli da dividersi in parti uguali;
– in assenza di figli e coniuge e con i soli ascendenti (1/3) la quota disponibile equivale a 2/3;
– in assenza di figli e in presenza di coniuge (metà del patrimonio) e ascendenti (1/4) la quota disponibile equivale a ¼;
– al coniuge superstite sono riservati, anche quando concorre con altri chiamati, i diritti di abitazione sulla casa di residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).
Ricordiamo inoltre che dal valore del patrimonio totale devono essere detratti eventuali debiti del defunto o aggiunte eventuali donazioni effettuate in vita ma rivalutate al momento della morte. È importante nel caso il testatore abbia redatto un nuovo testamento, aggiungendo o togliendo determinate disposizioni, che annulli il precedente per evitare la nullità del secondo documento. Ci sono comunque dei casi, come dicevamo, in cui il testamento può risultare nullo:
– mancanza di sottoscrizione o di autografia
– mancata e non precisa identificazione dei beneficiari
– disposizioni illecite
– i testamenti reciproci: con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore
dell’altro
– si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede
È a rischio di annullabilità invece in caso di una datazione mancante o incompleta; l’incapacità di agire e di intendere del testatore o se si prova che le volontà del testatore sono state indotte con la violenza.
L’Avvocato Giacomo Quagliarella fornisce servizi di consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile con una particolare specializzazione nelle controversie riguardanti il diritto di famiglia occupandosi di successioni ed eredità. Lo Studio riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30 e si avvale di collaboratori esperti per assistere i suoi clienti in tutte le loro necessità. Per informazioni riguardo la stesura del testamento o sulla giusta procedura per la stesura delle disposizioni testamentarie potete contattarci ai numeri 347 590 4079 o 0883 617730 o inviarci un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
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