Purtroppo in Italia, così come in tutto il mondo, sono sempre più frequenti e numerose le denunce per malasanità, ovvero una evidente e dimostrata mancanza di conoscenza e/o abilità nella conduzione della pratica clinica che determina la responsabilità medica. Nello specifico si intende quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

 

Concetto di responsabilità medica

Dunque il concetto di responsabilità medica si riferisce all’azione di un sistema composito in cui il soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.) svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, etc. Negli anni tuttavia è stato necessario formulare riforme per poter gestire in modo appropriato i numerosi casi di malasanità e le relative denunce, vista anche la facilità con cui medici e strutture sanitarie possono essere accusate di negligenza. A tal proposito è necessario citare gli ultimi interventi legislativi in materia, dal D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (la cd. legge Balduzzi) fino alla recentissima L. n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco), la disamina non può prescindere dalla diversa considerazione della relazione tra medico e paziente, peraltro già condivisa dalla precedente evoluzione giurisprudenziale e concentrata sull’importanza della volontà e autonomia del paziente, non più in totale balia delle volontà del professionista. Più precisamente in materia di consenso informato e di diritto alle cure già l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1997 prescriveva che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

In ambito medico, quando dalla propria condotta colposa deriva una lesione personale o la morte della persona assistita, il medico (o il sanitario in genere) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa come definito dall’art.43 del codice penale secondo cui deve ritenersi colposo (o contro l’intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto dall’agente ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa può essere generica o specifica:

 

La colpa generica sussiste per:

  • negligenza, superficialità, trascuratezza e disattenzione. Ad esempio il medico che prescrive un farmaco al posto di un altro o del chirurgo che non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei in un campo operatorio
  • imprudenza, quando un medico pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica
  • l’imperizia, ovvero la scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.

La colpa specifica invece consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un’autorità pubblica/gerarchica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie. Come accennato, l’errore del medico può essere compiuto nella fase diagnostica, in quella prognostica e nella fase terapeutica.

 

Il nesso di causalità

In abito medico tuttavia non basta l’accertamento di una condotta colposa per attribuire la responsabilità in capo al medico; è necessario invece individuare un preciso legame, ovvero un nesso eziologico tra errore commesso e danno subito dal paziente, ed ovviamente visti i numerosi fenomeni clinici, non sempre è così facile venirne a capo. Stiamo parlando di un campo estremamente complesso e difficile e di cause molto lunghe che spesso non portano i risultati sperati da chi le intenta; purtroppo accertare la colpa non è così semplice come si può pensare e bisogna tenere in conto anche che il medico, o la struttura sanitaria in cui lavora, è coperto da un’assicurazione relativamente forte in grado di proteggerlo in caso di accuse. Quanto sopra detto non deve scoraggiare, ma deve far intendere che esistono veramente moltissimi fattori da considerare e conoscere per poter portare avanti una causa per malasanità, ma con le giuste competenze e affidandovi ad un legale di fiducia ed esperto di questo settore potrete sicuramente ottenere il risultato sperato.

Lo studio Quagliarella riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30 e mette al vostro servizio la professionalitàl’esperienza ventennale, e tutti gli strumenti necessari per una consulenza e un’assistenza legale specializzata e personalizzata nelle azioni legali per responsabilità medica – malasanità o responsabilità professionale di medici o dell’ente ospedaliero. Per informazioni o per richiedere un appuntamento potete contattarci ai numeri 347 590 4079 o 0883 617730 o inviarci un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
avv.giacomoquagliarella@legalmail.it