Fase conclusiva della vita dell’impresa
Con la liquidazione si entra nella fase conclusiva della vita dell’impresa, durante la quale l’azienda cessa di costituire un complesso organico destinato a fini produttivi, ed entra nella fase della liquidazione che viene attuata mediante il realizzo delle attività ed il pagamento delle passività.
Liquidazione. La fine dell’attività sociale
La liquidazione dell’impresa è quindi quell’insieme di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività, acquisire il residuo patrimoniale da liquidare (cioè destinare, secondo il termine proprio del diritto amministrativo, il capitale netto di liquidazione) e ripartire tra i soci. Nella maggior parte dei casi la liquidazione volontaria dell’impresa si basa su un calcolo di convenienza posto in essere dall’imprenditore sull’opportunità o meno di proseguire l’attività. La liquidazione rappresenta quindi un cambiamento dello scopo sociale, in quanto il fine dell’attività sociale non è più quello di conseguire un utile, ma al contrario di estinguere tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’azienda. Prima di tutto c’è da specificare che la liquidazione è necessaria per le società di capitale ma facoltativa per quelle di persone; inoltre il periodo di liquidazione inizia nel momento in cui la società viene messa in liquidazione fino al momento di estinzione e quindi con la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese. Ovviamente ci sono diversi tipi di liquidazione, e oltre a quelle ordinarie per le imprese commerciali, troviamo quelle di natura concorsuale conseguenti alla dichiarazione di fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa e quindi dipendenti dalla decisione di organi giudiziali o amministrativi.
Come avviene la procedura di liquidazione
Il procedimento di liquidazione si articola in diverse fasi che sono:
- messa in stato di liquidazione della società – data di inizio liquidazione.
- nomina dei liquidatori – facoltativa nelle società di persone.
- redazione del conto della gestione da parte degli amministratori, consegna ai liquidatori dei beni e redazione dell’inventario iniziale di liquidazione.
- liquidazione del patrimonio della società mediante il realizzo delle attività.
- pagamento dei creditori, anche richiedendo ai soci (per le società di persone) ulteriori versamenti.
- redazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto.
- chiusura della liquidazione e cancellazione della società.
Una volta messa la società in liquidazione, vengono dunque nominati uno o più liquidatori, mentre per le società di persone, la nomina dei liquidatori deve essere fatta con il consenso di tutti i soci ovvero, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente del Tribunale (articolo 2275 del Codice civile). Successivamente i liquidatori entrano in possesso di determinati diritti/doveri:
- possono compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio sociale ma assolutamente non compiere nuove operazioni.
- Devono obbligatoriamente rappresentare la società anche in giudizio (articolo 2278 del Codice civile)
- Possono e devono richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni sociali, nei limiti della rispettiva responsabilità ed in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite (articolo 2280, comma 2, del Codice civile)
- hanno il dovere di tenere la contabilità e di indicare negli atti societari lo stato di liquidazione della società.
I liquidatori inoltre sono personalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi nel caso in cui dovessero:
- contravvenire al divieto di compiere nuove operazioni
- agire a vantaggio dei soci, in pregiudizio dei creditori, in base al disposto dell’articolo 2633 del Codice Civile
- contravvenire alla regola di ripartire tra i soci l’eventuale residuo attivo con criterio proporzionale
La fase di liquidazione vera e propria inizia con la redazione del conto della gestione da parte degli amministratori, la consegna ai liquidatori dei beni e dei documenti sociali e la redazione dell’inventario iniziale di liquidazione, che deve essere sottoscritto sia dagli amministratori sia dai liquidatori (articolo 2277 del Codice civile).
L’inventario non è altro che una guida iniziale usata dai liquidatori per le operazioni di liquidazione, che sono finalizzate al realizzo delle attività in esso riportate e all’estinzione delle passività esistenti.
La liquidazione dell’attivo è necessaria per creare disponibilità per pagare i creditori sociali, per facilitare comunque il riparto finale e per il pagamento dei debiti. I liquidatori devono valutare anche la possibilità di estinguere anticipatamente taluni debiti in relazione all’eventuale opportunità di beneficiare di sconti commerciali o altro. L’assolvimento dei debiti non è altro che un mezzo tramite il quale viene resa possibile la ripartizione tra i soci dell’eventuale residuo attivo. Se tuttavia l’attivo disponibile non fosse sufficiente al pagamento dei debiti iscritti nella contabilità sociale, i liquidatori possono chiedere ai soci illimitatamente responsabili ulteriori versamenti; se invece al contrario fossero stati pagati tutti i debiti e dovesse avanzare dell’attivo disponibile, i liquidatori dovranno comunicare e presentare ai soci le modalità con cui possono ripartire lo stesso ( rimborso dei conferimenti eseguiti dai soci; ripartizione in proporzione della parte di ciascuno ai guadagni). Dopo aver eseguito correttamente e secondo la legge tutte queste procedure, e una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Affrontare la fase di liquidazione non è mai una procedura semplice, ma soprattutto è necessario il supporto e la consulenza di legali specializzati in diritto societario ed in grado di supportare e informare tutte le parti coinvolte dei rischi e delle procedure e degli obblighi richiesti. Lo Studio dell’Avvocato Giacomo Quagliarella è attivo da 20 anni come consulente legale per aziende, fusioni societarie e liquidazioni e sarà in grado di aiutarvi e sostenervi in questa delicata fase della vita della vostra società. Lo Studio Legale Quagliarella, riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30. Per informazioni o richiedere un appuntamento visitate il nostro sito www.studiolegalequagliarella.it o inviate un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
avv.giacomoquagliarella@legalmail.it