Fusioni societarie

La fusione societaria è l’operazione attraverso la quale più società dotate di una propria soggettività giuridica vengono unite in un unico ente collettivo, preesistente alla fusione o creato ex novo, con lo scopo di creare delle sinergie tra le imprese prima indipendenti e/o per essere più competitive sul mercato o ancora per aumentare il capitale sociale.

 

Tipologie di fusione e la differenza con la scissione

Nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina della fusione è contenuta negli articoli da 2501 a 2504 del codice civile, nello specifico l’articolo 2501 prevede due diverse tipologie di fusione e modalità operative:

La fusione per unione: ovvero la costituzione di una nuova società in cui due o più società distinte si estinguono per far spazio ad una società nuova

La fusione per incorporazione: in cui una società (incorporante) resta in vita ed assorbe le altre (incorporate) che si estinguono.

La fusione inoltre può avvenire fra società dello stesso tipo – fusione omogenea; o fra società di tipo diverso – fusione eterogenea.

Per quanto riguarda invece la scissione di una società, trattata nell’articolo 2506 del codice civile, intendiamo la fase in cui una società assegna il suo intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione; oppure cede una sola parte del patrimonio e quindi in questo caso anche ad una sola società. In poche parole parliamo di un frazionamento di una società in più parti che saranno inglobate da una o più società.

 

I principali aspetti normativi

Sul piano giuridico e all’atto pratico, attraverso la fusione, sia che si tratti di quella per unione sia di incorporazione, avviene l’estinzione delle società fuse o incorporate e la nascita di una nuova società che ingloba diritti, beni, obblighi e situazioni giuridiche delle società incorporate. L’articolo 2504 bis. infatti recita che “La società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Ai soci delle società che si fondono vengono assegnate azioni, o quote, dell’incorporante, ovvero della nuova società. Inoltre …

  • La fusione può essere effettuata anche in società che hanno in corso procedureconcorsuali e fra società in liquidazione, purché non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo, ciò ad evidente salvaguardia del patrimonio da assegnare ai soci.
  • Qualora la fusione fosse eterogenea, e quindi tra società di natura diversa (es. società di persone e società di capitale) è necessario trasformarle in una della stessa natura.
  • La fusione per incorporazione può essere direttaquando la partecipante incorpora la partecipata, inversa quando la partecipata incorpora la partecipante
  • La fusione è anomala nel caso di partecipazione totalitaria (nel patrimonio dell’incorporante si sostituiscono alle azioni o quote dell’incorporata, le attività e le passività di quest’ultima)

Come è facile immaginare, ogni fusione comporta dei cambiamenti più o meno sostanziali all’interno dell’organizzazione aziendale, sia per quanto riguarda la crescita del numero dei soggetti coinvolti, sia per eventuali modifiche di natura patrimoniale e finanziaria. Solitamente una fusione viene fatta per diverse ragioni; di seguito le casistiche più frequenti:

  • Motivi produttivi– Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti e delle attrezzature, incremento ed integrazione delle capacità produttive dei diversi impianti, integrazione di fasi produttive consecutive
  • Motivi tecnologici– Acquisizione di brevetti e licenze
  • Motivi logistici– Ottimizzazione del processo distributivo
  • Motivi commerciali– Riduzione della concorrenza e ampliamento delle quote di mercato
  • Ampliamento ed integrazionedella gamma di prodotti 
  • Motivi amministrativi
  • Per uscire da situazioni di crisi
  • Motivi di carattere fiscale
  • Motivazioni di carattere organizzativo, quali decentramento delle responsabilità e delle decisioni.

Prima di procedere alla fusione, ovviamente c’è un iter da rispettare che prevede una fase preparatoria in cui vengono preparati tutti i documenti necessari, così come imposto dall’articolo 2502, che sono:

Il progetto di fusione: è unico per tutte le società partecipanti alla fusione, deve essere depositato e iscritto al registro delle imprese almeno 30 gg. prima delle assemblee straordinarie. Deve contenere inoltre (a) il tipo, la denominazione, la sede della società partecipanti alla fusione; (b) l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quella incorporante; (c) il rapporto di (con)cambio delle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; (d) le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società risultante dalla fusione; (e) la data dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili, (f) la data a partire dalla quale le transazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate a bilancio della società risultante dalla fusione; (g) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni (esempio warrant); (h) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione redatta dagli amministratori deve essere riferita ad una data non anteriore a 120 gg. rispetto alla data in cui il progetto di fusione è stato depositato; il bilancio di esercizio può andare bene se non è oltre 6 mesi.

Uno o più esperti, nominati dal presidente del Tribunale, devono redigere per ciascuna delle società partecipanti alla fusione una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che indichi  (a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio, la loro importanza relativa ed i valori risultanti, (b) eventuali difficoltà di valutazione, (c) un parere sull’adeguatezza del o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

In caso di trasferimento d’azienda, o anche di fusione che comporta il trasferimento, è obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.

Nella fase preparatoria ci sono inoltre le delibere di fusione assunte dalle assemblee straordinarie di ciascuna delle società partecipanti alla fusione; che possono si apportare modifiche, ma non sui diritti dei soci o dei terzi.

L’art. 2504 prevede poi che l’atto di fusione sia stipulato per atto pubblico dai rappresentanti legali delle società partecipanti alla fusione e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 gg. dalla stipulazione. La fusione è effettiva dopo 60 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Ovviamente ci sono infinite procedure a seconda della casistica, è possibile infatti la postdatazione deli effetti, ma solo per la fusione per incorporazione; è possibile la retrodatazione ma solo per i seguenti effetti: (a) per determinare la data dalla quale le azioni o quote della società incorporata partecipano agli utili; (b) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell’incorporante o della società risultante dalla fusione. Non è possibile comunque retrodatare oltre il limite della chiusura dell’esercizio più recente e dell’esercizio precedente. Inoltre esistono procedure semplificate ma anche procedure più complesse, soprattutto in casi di indebitamento di una delle società. Il primo passo è ovviamente quello di affidarsi ad uno studio legale specializzato in diritto societario e in grado di fornire una consulenza aziendale sui contratti, sulle fusioni, scissioni e liquidazioni proprio come lo Studio dell’Avvocato Giacomo Quagliarella che da oltre 20 anni si occupa di assistenza legale specializzata nell’ambito del diritto civile e offre consulenza e assistenza in ambito societario, vi illustreremo la procedura prevista dalla legge più adatta alla vostra società per effettuare le operazioni in modo corretto e veloce. Lo Studio riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30 e si avvale di collaboratori esperti per assistere i suoi clienti in tutte le loro necessità. Per informazioni o per richiedere un appuntamento potete contattarci ai numeri 347 590 4079 o 0883 617730 o inviarci un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
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