La fusione è un’operazione con la quale due o più società, dotate di una propria soggettività giuridica, si concentrano in un solo ente collettivo preesistente alla fusione o creato ex novo. Ovviamente a seconda della tipologia di società in questione (bancarie, assicurative etc.) ci saranno clausole specifiche leggermente diverse.

 

Tipologie di fusione societaria

La fusione può avvenire fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), o fra società di tipo diverso (fusione eterogenea) e può avvenire principalmente con due modalità:

  • fusione per unione, ovvero costituzione di una nuova società
  • fusione per incorporazione, cioè quando una o più società vengono assorbite da un’altra.

Attraverso la fusione in generale, sia per unione che per incorporazione, avviene l’estinzione delle società fuse o incorporate e la successione dell’incorporante nei beni, nei diritti e negli obblighi già in capo all’incorporata e il loro passaggio ad un altro soggetto. Nello specifico l’articolo 2504 bis. “La società che risulta dalla fusione, o quella incorporante, assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Ai soci delle società che si fondono inoltre vengono assegnate azioni o quote dell’incorporante, ovvero della nuova società.

  • La fusione può essere effettuata anche in società che abbiano in corso procedureconcorsuali.
  • La fusione può essere effettuata anche fra societàin liquidazione, purché non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo, ciò ad evidente salvaguardia del patrimonio da assegnare ai soci.
  • Se la fusione è eterogenea, cioè fra società di differente natura giuridica (ad esempio fra una società di persone e una società di capitali) si applicano anche le norme relative alla trasformazione societaria eterogenea (art. 2500 septies e segg. cod. civile).
  • La fusione (o scissione) tra soggetti diversi è ammessa nella misura in cui è ammessa la relativa trasformazione (Massime collegio notarile di Milano).
  • La fusione per incorporazione può essere direttaquando la partecipante incorpora la partecipata, inversa quando la partecipata incorpora la partecipante.

La fusione comporta sempre, in modo più o meno accentuato, crescita dimensionale dei soggetti coinvolti, modifiche di natura organizzativa, patrimoniale/finanziaria e cambiamenti nelle caratteristiche e modalità di svolgimento della gestione, influenzando piani e programmi aziendali sia a breve che a medio –lungo termine.

 

Motivazioni e procedura di una fusione

Fondamentalmente le motivazioni di una fusione possono essere molteplici:

  • Motivi produttivi– Migliore utilizzo e sfruttamento degli impianti e delle attrezzature, incremento ed integrazione delle capacità produttive dei diversi impianti, integrazione di fasi produttive consecutive
  • Motivi tecnologici – Acquisizione di brevetti, licenze, segreti di fabbricazione e know how
  • Motivi logistici – Ottimizzazione del processo distributivo (trasporto, magazzinaggio, etc.)
  • Motivi commerciali – Riduzione della concorrenza, ampliamento delle quote di mercato
  • Ampliamento ed integrazione della gamma di prodotti – Miglioramento della posizione contrattuale sia sul fronte degli acquisti che delle vendite (conseguimento di economie di scala)
  • Motivi amministrativi – Riduzione dei costi amministrativi – Possibilità di compensare gli eventuali squilibri esistenti nelle strutture delle imprese che procedono alla fusione
  • Operazioni straordinarie (ad esempio operazioni di leveraged buy out)
  • Strategie di uscita da situazioni di crisi
  • Motivazioni di carattere fiscale

 

Per quanto riguarda invece il procedimento della fusione societaria:

  • È prescritta (ex art. 2501-septies) la redazione e il deposito di una copia dei seguenti atti nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: un progetto di fusione(ex art. 2501-ter), le situazione patrimoniali (ex art. 2501-quater), le relazioni degli organi amministrativi (ex art. 2501-quinquies), le relazioni degli esperti (ex art. 2501-sexies).
  • Negli stessi termini devono essere depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
  • Il progetto di fusioneè redatto dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione. In esso devono risultare:
  • Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione.
  • L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, questo con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione.
  • Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro, che non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
  • Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
  • La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.
  • La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.
  • Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.
  • I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
  • La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione è redatta anch’essa dall’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, deve essere relativo a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
  • La relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnalare le eventuali difficoltà di valutazione.
  • La relazione degli esperti va redatta da uno o più esperti per ciascuna società riguarda la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare:
  • Il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi.
  • Le eventuali difficoltà di valutazione.
  • La relazione deve contenere anche un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. Se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società.
  • Se la società è quotata su mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione.
  • Le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi.
  • L’esperto, o gli esperti, sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo. Agli stessi soggetti è affidata la relazione di stima del patrimonio della società di persone quando la fusione riguarda società di capitali e società di persone.
  • La fusione è decisa (ex art. 2502 c.c.) da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non ha consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-tersolo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
  • La deliberazione di fusione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. La decisione di fusione delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti di cui al precedente n. 3 (ex art. 2502-bisc.)
  • La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste al numero precedente, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione.
  • Anche i possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione come i creditori, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti (ex art. 2503 bisc.). Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
  • L’atto di fusione deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio, o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione (ex art. 2504 c.c.). Eseguite le iscrizioni, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione (ex art. 2504-quaterc.).
  • La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento. Se, invece, dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione degli esperti di cui al precedente n. 7. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni di cui al precedente n. 14, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
  • In relazione all’ incorporazione di società interamente possedute, sono previste semplificazioni del progetto di fusione e non sono richieste la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti di cui ai nn. 6 e 7 che precedono. L’atto costitutivo, o lo statuto, possono prevedere che la fusione per incorporazione da parte della controllante sia decisa dai rispettivi organi amministrativi con deliberazione risultante da atto pubblico. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata con la procedura.
  • In relazione all’incorporazione di società possedute al novanta per cento non è richiesta la relazione degli esperti, se viene concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
  • L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, col rispetto dei termini per il deposito degli atti nella sede della società, per la società incorporante e per il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

 

Una fusione societaria è sempre un momento molto particolare ed una procedura piuttosto lunga e meticolosa che richiede una grandissima conoscenza del diritto societario e dell’iter più appropriato da seguire in base alle tipologie di società in questione. È fondamentale essere seguiti con estrema attenzione in questa fase da uno studio legale esperto in grado di esaminare i molteplici fattori senza tralasciare nessun dettaglio. Lo studio Quagliarella si occupa di fornire servizi di consulenza e assistenza nel campo del diritto societario avvalendosi di professionisti esperti del ramo e offrendo alla sua clientela un sostegno valido e professionale. L’Avvocato Giacomo Quagliarella, sarà felice di ricevere i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30 e mette al vostro servizio la sua professionalità e tutta la sua esperienza per un’assistenza legale specializzata. Per informazioni o per richiedere un appuntamento potete contattarci ai numeri 347 590 4079 o 0883 617730 o inviarci un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
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