Diritto di famiglia
Il nucleo familiare è sicuramente uno dei luoghi più difficili in cui far valere i propri diritti, e questo proprio perché interferiscono nelle decisioni e nelle varie richieste legami affettivi consolidati nel tempo e ormai deteriorati, portando così a duri conflitti tra le parti per la suddivisione dei beni, assegni di mantenimento e custodia dei figli. Nell’ambito del matrimonio, ogni coniuge infatti gode di determinati diritti e così i figli, ma nel momento in cui vi è la disgregazione del nucleo tutto viene messo in discussione, e non sono mancate negli anni riforme e novità volte a modificare procedure e diritti, proprio come il Ddl Pillon che tratta le leggi in merito alla separazione, il divorzio e l’affido condiviso dei minori.
La legge Pillon e la mediazione familiare
Il ddl Pillon (D.lg. 753), proposto dal Senatore della Lega Simone Pillon, nasce con lo scopo di introdurre, attraverso 24 articoli, una serie di modifiche nel diritto di famiglia, separazione e affido condiviso; ha suscitato subito il dissenso e le polemiche di figure come psicologi, avvocati e operatori che si occupano di minori. Gli obiettivi del disegno legge Pillon sono una progressiva de-giurisdizionalizzazione e rimettere al centro la famiglia e i genitori, dando loro la possibilità di mediare civilmente e di ricorrere al giudice solo in caso di mancato accordo. Questa mediazione familiare, obbligatoria solo per le coppie con figli minorenni, ha una durata massima di sei mesi, al termine dei quali l’accordo raggiunto dovrà essere presentato in Tribunale entro e non oltre 15 giorni, pena la nullità. Questo primo punto nasce dalla volontà di riequilibrare le figure genitoriali partendo dal presupposto che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a tal fine, il decreto prevede che il minore trascorra con ciascun genitore tempi adeguati, paritetici e equipollenti; si garantisce inoltre la permanenza di non meno di dodici giorni al mese compresi i pernottamenti con ciascun genitore, fatta eccezione per situazioni di pericolo per la salute psico-fisica del minore; e si impone di stabilire il doppio domicilio per le comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.
Mantenimento diretto e alienazione genitoriale
Anche per quanto riguarda il mantenimento, è previsto che questo sia diretto, ovvero ripartito tra i due genitori dove ciascuno deve contribuire per il tempo in cui il figlio gli è affidato. Il piano genitoriale, pertanto, dovrà contenere la ripartizione per ciascun capitolo di spese, sia delle spese ordinarie che di quelle straordinarie. Un altro obiettivo del ddl Pillon è quello di combattere il fenomeno di Alienazione Genitoriale, attuata da uno dei due genitori per allontanare il figlio dall’altro, una realtà purtroppo molto frequente durante le crisi familiari. Attraverso gli articoli 17 e 18 del ddl, si impone che “qualora il minore manifestasse rifiuto, alienazione o estraneazione verso uno dei genitori, pur in assenza di evidenti condotte di uno degli stessi a giustificazione di tale comportamento, il giudice incaricato potrà prendere dei provvedimenti di urgenza: limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale, inversione della residenza abituale del figlio minore presso l’altro genitore o il collocamento provvisorio del minore presso una apposita struttura specializzata”. In caso tale atteggiamento fosse riscontrato dal giudice, ai sensi dell’articolo 9, quest’ultimo può punire con il pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni sia per le “manipolazioni psichiche” che per tutti gli “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”.
Sicuramente questo ddl è incentrato sul minore e sul suo affidamento, materia già ampiamente trattata e riformata dalla legge 8 febbraio 2006 n.54 relativa all’affido condiviso. Fino a questo momento infatti era compito del Tribunale decidere a quale genitore concedere l’affidamento esclusivo, mentre con la legge 2006 si introduceva il principio di “affido condiviso” fatta eccezione per i casi ritenuti pericolosi per i minori. Fatto sta che la percentuale di effettivi affidamenti condivisi è ancora ad oggi una rarità.
La verità è che questo è un ambito estremamente delicato e molto difficile per poterlo inserire in una procedura standardizzata, e questo proprio perché ogni contesto familiare è a se, ogni individuo ha la sua storia e ogni figlio le sue esigenze. È fondamentale quindi partire da un concetto fondamentale che è una buona mediazione tra le parti con l’aiuto di legali competenti, trasparenti e determinati. L’Avvocato Giacomo Quagliarella mette al vostro servizio la sua professionalità, l’esperienza ventennale e tutti gli strumenti necessari per una consulenza e un’assistenza legale specializzata. Fornisce servizi di consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile con una particolare specializzazione nelle controversie riguardanti il diritto di famiglia occupandosi di separazioni, divorzi, successioni ed affidamento minori, mediazione familiare, accordi di convivenza, adozioni, variazioni alle condizioni di separazione e tutela dei minori. Lo Studio riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30 – Per informazioni o per richiedere un appuntamento potete contattarci ai numeri 347 590 4079 o 0883 617730 o inviarci un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
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