12Le Responsabilità mediche

Purtroppo si sente parlare sempre più spesso di casi di malasanità e di relativi contenziosi per le responsabilità mediche, un argomento molto delicato e altrettanto complesso che tocca sia la sfera emotiva di chi intenta la causa, sia della carriera del medico accusato o della reputazione della struttura sanitaria stessa. In merito alla giurisdizione, le normative hanno subito molte modifiche introducendo clausole e procedure ben precise da seguire, così come la Legge n. 24 dell’8 marzo 207 – Legge Gelli-Bianco di cui di seguito spiegheremo i dettagli.

 

Responsabilità medica e novità della Legge Gelli-Bianco

Per responsabilità medica indichiamo la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria e i danni derivati al paziente da errori, omissioni o violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa. In particolar modo, si ha responsabilità medica quando vi è un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria. Quando si ritiene di essere stati danneggiati per colpa di un errore sanitario si può intraprendere una causa per l’accertamento della responsabilità medica, ma prima ancora di procedere si dovranno svolgere alcune attività preliminari per essere sicuri di poter procedere e di avere tutte le prove e i documenti necessari per garantirsi un buon esito del processo. Le principali novità introdotte dalla legge di riforma Gelli-Bianco non hanno segnato una svolta epocale nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria, ma mettendo sempre e comunque al centro la salute come diritto fondamentale di ogni individuo, comportano alcune modiche sulla precedente riforma cercando di scoraggiare l’azione civile contro il singolo operatore. In sintesi i punti salienti riguardano:

  1. La responsabilità della struttura sanitaria per somministrazione di cure inadeguate o non sicure era e rimane dopo la legge Gelli Bianco di tipo contrattuale, in quanto il paziente ricoverato in ospedale stipula con la struttura che lo accoglie un vero e proprio contratto di spedalità. Questo implica il vantaggio per il paziente di non dover provare la colpa della struttura, ma al contrario è quest’ultima a dover dimostrare di aver proceduto correttamente; inoltre il diritto del paziente si prescrive dopo 10 anni dal fatto e non più dopo 5 anni.

 

  1. Come dicevamo viene scoraggiata l’azione civile contro il singolo operatore del servizio sanitario nazionale; la responsabilità del medico assume quindi natura extracontrattuale e questo spinge il paziente a chiamare in causa tutta la struttura.

 

  1. Tuttavia, la struttura che ha dovuto pagare un risarcimento potrà rivalersi poi sul medico responsabile e farsi rimborsare di quanto versato al paziente. Questa procedura tuttavia non è così semplice: se si tratta di struttura pubblica, l’azione di rivalsa dovrà essere esercitata davanti alla Corte dei Conti da parte del Pubblico Ministero. La struttura inoltre dovrà:
  • entro 45 giorni dall’avvio del contenzioso col paziente, la struttura deve darne avviso al medico, se non vuole decadere dall’azione di rivalsa
  • entro un anno dall’avvenuto pagamento, sempre a pena di decadenza, deve promuovere l’azione
  • il medico non restituirà alcunché in caso di colpa lieve (sarà tenuto a farlo solo per dolo o colpa grave)
  • il tetto massimo della rivalsa, in ogni caso, sarà pari al triplo della retribuzione annua del sanitario

Quindi il medico non restituirà alla struttura l’intero importo, ma solo la metà, poiché la Suprema Corte ha precisato nelle sentenze di San Martino 2019 che l’obbligo risarcitorio si deve dividere in pari quota tra loro (la struttura potrà recuperare l’intero importo solo se dimostrerà una gravissima e straordinaria malpractice del medico).

La procedura Gelli-Bianco

Un’altra fondamentale novità riguarda l’iter procedimentale – l’art. 696 bis del codice di procedura civile: è stato stabilito infatti che prima di procedere è necessario chiedere al Giudice di nominare un collegio di medici (nello specifico un medico legale e più specialisti di discussione) per una consulenza tecnica preventiva. È una condizione necessaria per poter procedere e per verificare se le accuse, dimostrate con tutti i documenti clinici relativi al percorso diagnostico-prognostico-terapeutico seguito etc., sono fondate. Una volta che il team di medici ha deliberato che la motivazione del paziente è valida ed ha stimato anche un danno economico, si può cercare una prima mediazione con il supporto degli avvocati. Quindi se dalla perizia emerge l’esistenza di un errore medico verrà inviata una richiesta di risarcimento all’Ente Sanitario che, a sua volta, aprirà il sinistro presso la sua compagnia assicuratrice. Se invece la perizia esclude la presenza di un errore, la compagnia assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria e molto probabilmente si arriverà al raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti. Lo Studio dell’Avvocato Giacomo Quagliarella è un punto di riferimento in tutto il territorio pugliese nell’ambito di contenziosi relativi alle responsabilità mediche, dell’ente ospedaliero e malasanità; lo studio si avvale di collaboratori esperti per assistere i suoi clienti nelle loro necessità legali di natura civile. Lo Studio Legale Quagliarella, riceve i suoi clienti presso la sede di Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) e presso la sede di Bari in Corso V. Emanuele, 30. Per informazioni o richiedere un appuntamento visitate il nostro sito www.studiolegalequagliarella.it o inviate un’email agli indirizzi avv.giacomoquagliarella@gmail.com
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