29La legge 20/05/2016 n. 76 riconosce e regolamenta dal comma 50 al 64,
i conviventi di fatto; nello specifico si tratta infatti della “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Una legge molto importante da un punto di vista giuridico ma anche politico e sociale, in quanto dopo lunghi dibattiti sono state disciplinate le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazione sociale” e le convivenze di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso.
Che cos’è il contratto di convivenza
Il contratto di convivenza è un contratto attraverso il quale due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.
I requisiti di fatto per la stipula di un valido contratto di convivenza sono quelli individuati dal comma 57 della legge citata:
- I conviventi devono essere tali, non coniugati, uniti civilmente o in un altro contratto di convivenza.
- Devono inoltre essere maggiorenni, non interdetti, ed uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia nonché reciproca assistenza morale e materiale.
- Non devono, l’un l’altro, essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o precedente unione civile.
- La sopravvenienza di una delle circostanze sopra evidenziate, ove sia possibile, estingue il contratto di convivenza con efficacia dal momento del verificarsi della stessa. Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza.
- Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale) e la sua risoluzione, richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
- Il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l’atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente.
Cosa contiene il contratto e risoluzione dello stesso
Il contratto di convivenza che deve essere compilato come dicevamo in forma scritta, deve contenere:
- L’indicazione dell’indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Può contenere inoltre:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza
- la designazione dell’altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie
- l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.
Il contratto viene considerato nullo se sussiste uno dei seguenti casi, esposti da chiunque ne abbia interesse:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in assenza di una reale convivenza di fatto
- da persona minore di età
- da persona interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti *
*Se si verifica la morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto l’estratto dell’atto di morte per l’annotazione a margine del contratto di convivenza dell’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima.
In caso di recesso unilaterale, il professionista che riceve l’atto è tenuto a notificarne copia all’altro contraente (all’indirizzo risultante dal contratto).
Se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine non inferiore a novanta giorni concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
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